Provvedimenti pubblicati in ottemperanza dell’art. 3 comma 54 della legge 244/2007 – Anno 2014

L’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008), comma 54 recita:

comma 54 (modifica all’art. 1 comma 127 della L. 662/1996)
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gl’incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Si pubblicano pertanto in allegato alla presente pagina i provvedimenti attinenti a quanto sopra precisato.