Provvedimenti pubblicati in ottemperanza dell’art. 3 commi 18 e e 54 della legge 244/2007 (ANNO 2011)

L’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) recita rispettivamente:
comma 18
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.
comma 54 (modifica all’art. 1 comma 127 della L. 662/1996)
Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gl’incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Si pubblicano pertanto in allegato alla presente pagina i provvedimenti attinenti a quanto sopra precisato.