Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

art. 47 (D.Lgs.33/2013)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti icompensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 auro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 auro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori sociaetari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ad il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento avvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.