Autocertificazione

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) consiste nella possibilità di sostituire alcuni certificati anagrafici con una dichiarazione sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità.

E’ possibile usufruire dell’autocertificazione nei rapporti con tutti gli Enti Pubblici ed Enti Fornitori di Pubblici Servizi.

Con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all’art.2 del d.P.R. n.445/2000, che hanno introdotto L’OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE.

A chi si rivolge

A tutti i cittadini.
Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, o, se si tratta di cittadini dell’U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l’Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
Relativamente ai controlli delle autocertificazioni, possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe

Come compilare l’autocertificazione
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’Ufficio Anagrafe.
Il cittadino può scrivere una dichiarazione su carta bianca di ciò che intende certificare e procedere alla sottoscrizione.
Il Comune di Scandiano ha predisposto dei modelli fac-simile (sottoriportati) per agevolare e guidare l’utente nel predisporre tale dichiarazione.
La validità dell’autocertificazione è quella del documento o certificato che sostituisce.
La firma sull’autocertificazione non è soggetta ad autentica, è sufficiente presentare l’autocertificazione allegando copia di un documento di identità.

Ai sensi dell’art 46 del d.P.R. n.445/2000, si possono autocertificare:

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • stato civile;
  • stato di famiglia;
  • l’esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • tutte le posizioni relative agli obblighi militari;
  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titoli di specializzazione, di abiilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituali ed economica;
  • assolvimento di obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale o della Partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione , qualità di pensionato, di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

OTTENERE L’AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE
Sulla piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), nella sezione dedicata ai cittadini, è possibile consultare i propri dati anagrafici e stampare l’autocertificazione con i dati relativi a: nascita, stato civile, cittadinanza, stato di famiglia, residenza, documento di identità.
Per accedere a ANPR occorrono le credenziali SPID oppure la CIE o CNS

Cosa non si può autocertificare
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salve diverse disposizioni della normativa di settore. L’autocertificazione non può essere utilizzata per presentare documenti all’autorità giudiziaria.

COSTO
Nessuno.

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