13 – Autorizzazione passi carrabili

l proprietario (o altro soggetto avente titolo) ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 12.06.2015 e dell’art. 22 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER

  1. REALIZZAZIONE
  2. MODIFICA
  3. REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO DI SOSTA con autocertificazione
  4. REGOLARIZZAZIONE CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO DI SOSTA con asseverazione in deroga

1 – 2 – Per la realizzazione di nuovo passo carrabile o per la modifica di un passo esistente, occorre presentare la documentazione per l’acquisizione di un titolo edilizio (Permesso di costruire, SCIA, CILA) in relazione ai lavori da eseguire. A tale documentazione occorre allegare anche la domanda di Autorizzazione per i passi carrabili.

3 – Per la regolarizzazione di un passo carrabile esistente CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO DI SOSTA occorre presentare la domanda di Autorizzazione con l’autocertificazione del titolare che il passo carrabile esistente è conforme alle norme vigenti in materia, stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento nonché dal Regolamento comunale dei passi carrabili.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  • Ricevuta versamento diritti segreteria di € 35,00
  • Fotocopia di un documento di identità valido
  • Estratto della mappa catastale con individuazione degli immobili interessati
  • Documentazione fotografica dello stato di fatto

4 – Per la regolarizzazione di un passo carrabile esistente CON INSTALLAZIONE DEL SEGNALE PER IL DIVIETO DI SOSTA in deroga alle distanze stabilite dalla normativa (12 metri degli incroci/intersezioni nei centri abitati) occorre presentare la domanda di Autorizzazione con l’asseverazione di un tecnico abilitato che il passo carrabile esistente ha le caratteristiche tecniche per ottenere l’autorizzazione in deroga, stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento nonché dal Regolamento comunale dei passi carrabili.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

  • Ricevuta versamento diritti segreteria di € 35,00
  • Fotocopia di un documento di identità valido
  • Estratto della mappa catastale con individuazione degli immobili interessati
  • Documentazione fotografica dello stato di fatto
  • Elaborati grafici contenenti planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:200) debitamente quotata, comprendente tutte le indicazioni atte ad individuare compiutamente l’intervento previsto (strada, intersezioni, marciapiede, banchina, caditoie, pali di pubblica illuminazione, segnaletica, ecc.)
  • Eventuale nulla osta dell’Amministrazione Provinciale

Occupazione di suolo pubblico e/o della sede stradale
Se i lavori comportano occupazione di suolo pubblico e/o della sede stradale è fatto obbligo presentare domanda di occupazione di suolo pubblico e/o di emissione di ordinanza di regolamentazione del transito.

Modulistica per domanda di inizio attività e occupazione suolo pubblico
La modulistica è reperibile presso l’URP del Comune di Scandiano – Corso Vallisneri, 6 Scandiano o sul sito Internet www.comune.scandiano.re.it

Ufficio responsabile del procedimento:
3° Settore “Uso e Assetto del Territorio”                                                                                           Ufficio Edilizia – Urbanistica  – Corso Vallisneri, 6 – Scandiano                                        tel. 0522 764 316- 0522 764 242
Lunedì, Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – dalle 15.00 alle 17.00

Costi

  • Diritti di segreteria € 35,00 per concessione passo carrabile
  • Due marche da bollo da € 16,00 (Una sulla domanda e una sulla Autorizzazione)
  • Ordinanza regolamentazione transito € 35,00
  • Canone per l’occupazione di suolo pubblico da pagare al ritiro

Dove si effettuano i pagamenti

https://portale-scandiano.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/2135/nuovo-pagamento-spontaneo

Normativa di riferimento:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 46 Art. 22 Cod. Str. – Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (35 m circa a 50 Km/h);

b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.

4. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E’ consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.