Regolamento determinazione delle aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento:
1) È stato rivisto completamente con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14/03/2001;
2) È stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 16/03/2001 al 31/03/2001 senza che sino pervenute osservazioni o richiami;
3) È stato inviato al Co.RE.Co. il 16/03/2001 con Prot. n. 7840;
4) È diventato esecutivo il 28/03/2001 con nota del Co.Re.Co con nota n. 2001002495 del 28/03/2001;
5) È entrato in vigore il 29/03/2001.

INDICE
Regolamento mercati
Art.1 Tipologia dei mercati
Art.2 Giornate ed orari di svolgimento
Art.3 Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati
Art.4 Accesso operatori e sistemazione atrezzature di vendita
Art.5 Circolazione pedonale e veicolare
Art.6 Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato
Art.7 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi
Art.8 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
Art.9 Modalità pagamento canone e tariffe comunali
Art.10 Scadenza rinuncia revoca atto concessione posteggi
Art.11 Definizione di corrette modalità di vendita
Art.12 Subingresso del posteggio
Art.13 Norme igienico – sanitarie per vendita generi alimentari
Art.14 Pubblicità dei prezzi
Art.15 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
Art.16 Migliorie posteggi
Art.17 Sanzioni
Art.18 Disposizioni finali e transitorie

Regolamento Fiera di San Giuseppe e Santa Caterin
Art.1 Tipologia delle fiere
Art.2 Giornate e orari di svolgimento
Art.3 Localizzazione, configurazione e articolazione delle Fiere
Fiera di S. Giuseppe
Fiera di S. Caterina
Art.4 Accesso operatori e sistemazione attrezzature di vendita
Art.5 Circolazione pedonale e veicolare
Art.6 Modalità di tenuta e consultazione della graduatoria di fiera
Art.7 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi
Art.8 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
Art.9 Modalità pagamento canone e tariffa comunale
Art.10 Scadenza rinuncia revoca atto concessione posteggio
Art.11 Oneri a carico dell’utilizzatore del posteggio
Art.12 Subingresso del posteggio
Art.13 Pubblicità dei prezzi
Art.14 Trasparenza amministrativa e ricorsi
Art.15 Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della Fiera
Art.16 Migliorie posteggi
Art.17 Sanzioni
Art.18 Disposizioni Finali

Regolamento Mercati

Art. 1 – Tipologia dei mercati
I mercati a cadenza settimanale di Scandiano ed Arceto sono identificati ed inseriti nella lettera a) dell’art. 6 della Legge Regionale n° 12/99, con la seguente denominazione: “Mercati ordinari senza limitazione alle merceologie dei posteggi.”
Il mercatino dell’antiquariato a cadenza mensile di Scandiano è identificato ed inserito nella lettera b) dell’art. 6 della Legge Regionale n° 12/99, con la seguente denominazione: “Mercato a merceologia esclusiva.” (Prodotti d’antiquariato – cose vecchie ed usate).

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

Il mercato di Arceto ha luogo nella giornata del mercoledì e quello di Scandiano nella giornata di lunedì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 nel periodo estivo e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nel periodo invernale.
I posteggiatori entro le ore 7.30 (periodo estivo) ed entro le ore 8.00 (periodo invernale) devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
Il Mercatino dell’Antiquariato di Scandiano ha luogo il terzo sabato di ogni mese (escluso agosto) dalle ore 7.30 alle ore alle ore 19.00 nel periodo estivo e dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nel periodo invernale. [Attenzione: dal 2018 lo svolgimento del Mercatino dell’Antiquariato di Scandiano è stato sospeso]
Si precisa che il periodo estivo è determinato dall’inizio ed il termine dell’entrata in vigore dell’ora legale.
Non è permesso installarsi sull’area del mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità previa nulla-osta, anche verbale, degli addetti alla vigilanza. (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

 

Entro le ore 14.00 tutti i titolari di posteggi dovranno sgomberare l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa (pulizia). Per il mercatino dell’antiquariato l’area occupata deve, in ogni caso, essere sgomberata entro e non oltre le ore 20.00 in estate ed entro e non oltre le ore 18.00 in inverno.
Si potranno apportare modifiche ai suddetti orari per ragioni di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse con apposita ordinanza sindacale.

 

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati.

L’area di mercato relativa alle manifestazioni di cui sopra, è quella configurata dalle planimetrie particolareggiate di cui alla delibera del Consiglio Comunale prevista dall’articolo 6 – comma 4 – della Legge Regionale n°12/99, dalle quali si evidenziano:
– ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
– la superficie dei singoli posteggi, nonchè il numero progressivo e l’esatta collocazione ed articolazione degli stessi;
– per il Mercato di Scandiano la suddivisione dei due settori merceologici e precisamente: P.zza Fiume e P.za Laura Bassi settore alimentare; Via Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza Spallanzani settore non alimentare.
– sono altresì identificati i 6 posteggi riservati ai produttori agricoli in P.zza Fiume, per quanto riguarda il Mercato di Scandiano ed il posteggio (uno) in V. San Luigi per il Mercato di Arceto.

 

Art. 4 – Accesso operatori e sistemazione attrezzature di vendita.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata (allegata), negli spazi appositamente delimitati, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro.
E’ obbligatorio per ogni singolo operatore tenere esposto in modo ben visibile l’autorizzazione alla vendita ed esibirla, ad ogni richiesta, agli operatori degli organi di vigilanza.
In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.).

 

Art. 5 – Circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 6.30 alle ore 15.00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza. Per quanto riguarda il Mercatino dell’antiquariato la circolazione è vietata dalle ore 6.00 alle ore 20.00.
E’ inoltre vietata (salvo preventiva autorizzazione) la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull’area dei mercati purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
I trasgressori saranno soggetti alle relative sanzioni previste dal Codice della Strada, con rimozione forzata del veicolo.

 

Art. 6 – Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato

Presso l’Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l’originale delle planimetrie dei mercati con l’indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonchè l’originale delle Piante Organiche (Graduatoria – prevista dalla lettera g) della Legge Regionale n° 12/99 e dal punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
Nessun operatore può essere titolare di più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle norme ed esigenze igienico sanitarie.
Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l’Ufficio Commercio ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento del Ruolino.
La citata graduatoria verrà utilizzata in caso di ristrutturazione e spostamento parziale o totale dei posteggi, stabilendo di volta in volta le procedure per la riassegnazione dei posteggi con il parere delle Associazioni di categoria.
Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

 

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi.

I posteggi liberi relativi ai mercati settimanali del lunedì di Scandiano, del mercoledì di Arceto e mensile del Mercatino dell’antiquariato sono concessi sulla base dei criteri previsti dal punto 2 (Criteri di cui all’art.2, comma 3 della Legge Regionale n° 12/99), della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368, lettere a), b), c) e precisamente:
– maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad un’unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato.
Le presenze che determinano tale “Graduatoria” sono annotate a partire dal 01/01/93 ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) del punto 6 della Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1368/99.

 

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente art. 2 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
I posteggi temporaneamente non occupati verranno assegnati secondo l’ordine del cosiddetto ” Ruolino di Spunta “. Tale Ruolino è tenuto dal Comando Polizia Municipale ed è stilato sulla base di quanto previsto dall’art. 28, commi 11 e 13, del D.L.gs 114/98 e della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368, e precisamente:
– maggiore numero di presenze maturate sui mercati semprechè riferibili ad un’unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato.
Le presenze che determinano tale “Graduatoria” sono annotate nel Registro tenuto presso il Comando Polizia Municipale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera f) del punto 6 della Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1368/99.
I titolari ai quali sono stati assegnati i posteggi temporanei, di cui al presente articolo, sono soggetti al pagamento delle imposte previste dal presente Regolamento e qualora li rifiutino, senza giustificato motivo, vengono considerati assenti a tutti gli effetti e pertanto la firma di presenza verrà annullata.
Sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 5 della legge Regionale n°12/99 si stabilisce che, dall’entrata in vigore della suddetta Legge, la mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 9 – Modalità pagamento canone e tariffe comunali.

Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi (RSU) nelle misure stabilite dai vigenti Regolamenti comunali.
Sono soggetti al pagamento del canone e della tariffa di cui sopra anche gli operatori ai quali viene assegnato il posteggio con le modalità previste dal precedente articolo 8. ( autorizzazioni temporanee).
Il canone e la tariffa di cui sopra dovranno essere versate:
– tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Scandiano, per quanto riguarda il canone di occupazione suolo pubblico (COSAP),
– nelle modalità previste dall’Ente gestore per quanto riguarda la tariffa per lo smaltimento rifiuti (RSU)

Art. 10 – Scadenza rinuncia revoca atto concessione posteggi

La concessione cessa, oltre alla sua naturale scadenza indicata sull’atto del suo rilascio, anche per rinuncia del titolare. In quest’ultimo caso l’operatore ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.
La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell’interessato e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale o con contratto di affittanza.
La concessione verrà revocata qualora il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (18 assenze), salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare (debitamente documentate e certificate), oppure per motivi di ordine pubblico, senza oneri per il Comune.
La concessione verrà inoltre revocata qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.L.gs n° 114/98.
Eventuali richieste di ampliamento o cambio del posteggio dovute alle sopracitate trasformazioni del mezzo, devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima dell’effettiva trasformazione, per dar modo alla stessa di verificare e procedere in merito.
Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

 

Art. 11 – Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato nonchè quello prospiciente, e al termine delle operazioni di vendita debbono:
– provvedere a depositare i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, ove presenti, a seconda della tipologia: plastica, legno ecc.;
– raccogliere i rifiuti indifferenziati (Rifiuti Solidi Urbani), chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli nei cassonetti;
– nel caso di imballaggi in carta e cartone essi andranno compressi e accatastati a fianco del banco avendo cura che non vi siano mischiati altri materiali quali plastica.
Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivante da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre 50 centimetri dalla verticale del limite di allineamento.
I pali di sostegno e quant’altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2.50.
E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
E’ vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte ed illustrazione e per incanto.
E’ vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione dei banchi o strutture analoghe oltre la linea perimetrale del posteggio.
Le merci devono essere esposte ad un altezza minima di cm. 50 dal suolo ad esclusione dei seguenti prodotti: calzature, ferramenta, arredamenti in genere, piante e fiori.
In caso di evidente cattivo tempo, l’operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l’area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

 

Art. 12 – Subingresso del posteggio

Il subentro della gestione o della proprietà dell’azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le norme previste all’art. 4 della Legge Regionale n° 12/99. Si applicano altresì le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1368 del 26/07/99 per cui insieme all’autorizzazione ed alla concessione decennale verranno trasferite anche la maggiore anzianità di attività maturata sul posteggio di cui trattasi, nonché la maggiore anzianità d’azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa del dante causa (o dei danti causa), con le modalità dell’autocertificazione.

 

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie per vendita generi alimentari

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell’autorità sanitaria.
La materia è disciplinata dall’art. 28, comma 8, del D.L.gs. n° 114/98 e, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e dal regolamento Comunale d’Igiene e Veterinaria, nonchè dalla L. 283/62 e relativo regolamento di attuazione n° 382/1980 .

 

Art. 14 – Pubblicità dei Prezzi

L’operatore commerciale su aree pubbliche deve rendere noto il prezzo delle merci che espone per la vendita con le stesse modalità previste per l’esercente in sede fissa. Lo stesso, inoltre, a chi ne corrisponde il prezzo, non può rifiutarsi di vendere la merce esposta al pubblico.

 

Art. 15 – Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Qualora per motivi di ordine pubblico o problemi di pubblica utilità, nell’area interessata al mercato, si verifichino difficoltà impreviste relative all’occupazione dei banchi, l’Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento, anche parziale, del mercato.
In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato (anche parziale) la riassegnazione di tutti i posteggi o parte di loro, sarà effettuata, sentite le Associazioni di categoria, sulla base della graduatoria prevista dal punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n° 1368/99.
I titolari di concessione sono chiamati a scegliere secondo l’ordine risultante dalla citata graduatoria, tenendo presente anche come criterio di valutazione la metratura occupata. (ragioni di viabilità).

 

Art. 16 – Migliorie posteggi

Prima di richiedere alla Regione la Pubblicazione dei posteggi liberi, anche a seguito di revoca o rinuncia degli stessi, si provvederà, su richiesta degli operatori interessati, alla concessione di migliorie.
Le richieste di miglioria degli operatori interessati dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dei posteggi liberi.
Tali assegnazioni verranno effettuate nel pieno rispetto della graduatoria prevista dall’art. 1, comma 2, lettera g) della Legge Regionale n° 12/99 e del punto 7 della Deliberazione Regionale n° 1368/99.
E’ possibile lo scambio di due posteggi, nell’ambito dello stesso settore merceologico, con il consenso dei due operatori, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 17 – Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle merci.
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio, del commercio su aree pubbliche, dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.
In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento delle sanzione mediante oblazione.

 

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto e contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

 

Regolamento
Fiera di San Giuseppe e Santa Caterina

Art. 1 – Tipologia delle Fiere

La Fiera di San Giuseppe e la Fiera di Santa Caterina sono identificate ed inserite nella lettera a) dell’art, e della Legge Regionale n° 12/99 con la seguente denominazione: “Fiere ordinarie senza limitazione alle merceologie dei posteggi”.

 

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

La Fiera di San Giuseppe si svolge nella settimana comprendente il 19 marzo e comunque in concomitanza con la manifestazione fieristica Di volta in volta, durante tale periodo, l’Amministrazione decide, entro e non oltre il 30 novembre, quali sono le giornate di Fiera, con delibera di Giunta Municipale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Gli operatori devono occupare il posteggio loro assegnato, con strutture e merci, entro le ore 7.00 nelle giornate di fiera sopra determinate e l’inizio dell’attività commerciale deve iniziare entro le ore 8.30. Eventuali cambiamenti agli orari determinati saranno comunicati agli operatori interessati.
L’attività di vendita non deve cessare prima delle ore 20.00. Il posteggio, entro le ore 24.00, deve essere lasciato libero salvo deroghe concesse dal Comando di P.M. per strutture particolari.
La Fiera di Santa Caterina si svolge nella settimana comprendente il 25 novembre. Di volta in volta, durante tale periodo, l’Amministrazione decide, entro e non oltre il 31 luglio, quali sono le giornate di Fiera, con delibera di Giunta Municipale, sentite le Associazioni i di Categoria maggiormente rappresentative.
Gli operatori devono occupare il posteggio loro assegnato, con strutture e merci, entro le ore 7.30 nelle giornate di fiera sopra determinate e l’inizio dell’attività commerciale deve iniziare entro le ore 8.30. Eventuali cambiamenti agli orari determinati saranno comunicati agli operatori interessati.
L’attività di vendita non deve cessare prima delle ore 18.00. Il posteggio entro le ore 20.00, deve essere lasciato libero salvo deroghe concesse dal Comando di P.M. per strutture particolari.
Viene considerato presente agli effetti dei commi 2 e 6 l’operatore fisicamente presente personalmente sul posteggio di competenza, anche tramite delegato, nonchè chi espone la concessione di suolo pubblico sul veicolo di trasporto delle merci, in modo ben visibile dall’esterno; in caso contrario l’operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti e la concessione di suolo pubblico, per quel giorno, gli verrà sospesa.
I concessionari di posteggio non presenti all’ora stabilita, ai sensi del precedente articolo 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. Qualora si comunichino, entro gli orari di cui sopra, eventuali ritardi dovuti a fattori esterni, e questi siano debitamente certificati all’arrivo, l’operatore verrà considerato presente e potrà occupare il posteggio a lui assegnato, purché il ritardo non sia superiore a ore 1 e sia ” fisicamente ” possibile raggiungere lo stesso senza creare eccessivo disagio agli altri operatori.
I commercianti che intendono partecipare alla spunta devono essere presenti entro le ore 07,30 presso i locali appositamente individuati dall’Amministrazione Comunale e devono iniziare la vendita entro 2 ore dall’autorizzazione ad utilizzare un posteggio temporaneamente non occupato.
Si potranno apportare modifiche ai suddetti orari per ragioni di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse con apposita ordinanza sindacale.

 

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione delle Fiere

L’area delle Fiere è quella configurata dalle planimetrie particolareggiate di cui alla delibera di Consiglio Comunale prevista dall’art. 6 – comma 4 – della Legge Regionale n° 12/99, dalle quali si evidenziano:
– l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
– la superficie dei singoli posteggi, nonchè il numero progressivo e l’esatta collocazione ed articolazione degli stessi;
Al di fuori delle aree e dei posteggi di cui sopra, sono inoltre riservati:

Fiera di San Giuseppe

a) n° 7 posteggi per autorizzazioni temporanee per il commercio/somministrazione su aree pubbliche ad Associazioni od Enti, che operano sul territorio comunale, non aventi finalità di lucro;
b) n° 6 posteggi per autorizzazioni temporanee a produttori agricoli abilitati alla vendita dei propri prodotti ai sensi del D.M. 248/93 e legge 59/63 e successive modificazioni ;
c) n° 4 posteggi per autorizzazioni temporanee a soggetti esercenti un’attività imprenditoriale che non comporti cessioni di beni o somministrazione degli stessi, bensì una prestazione di servizio, ovvero attività previste dall’art. 121 T.U, oppure a soggetti che vendono od espongono per la vendita le proprie opere dell’ingegno di carattere creativo.

Fiera di Santa Caterina

a) n° 6 posteggi per autorizzazioni temporanee per il commercio / somministrazione su aree pubbliche ad Associazioni od Enti, che operano sul territorio comunale, non aventi finalità di lucro;
b) n° 3 posteggi per autorizzazioni temporanee a produttori agricoli abilitati alla vendita dei propri prodotti ai sensi del D.M. 248/93 e legge 59/63 e successive modificazioni ;
c) n° 3 posteggi per autorizzazioni temporanee a soggetti esercenti un’attività imprenditoriale che non comporti cessioni di beni o somministrazione degli stessi, bensì una prestazione di servizio, ovvero attività previste dall’art. 121 T.U, oppure a soggetti che vendono od espongono per la vendita le proprie opere dell’ingegno di carattere creativo.

E’ consentito concedere all’interno dell’area di Fiera, fatte salve le vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario, un’area, per un massimo di mq. 5, antistante l’attività commerciale in sede fissa qualora la stessa area non sia occupata da attività per il commercio su aree pubbliche.
Il 3% dei posteggi ( arrotondato per eccesso ) globalmente intesi, relativi alla Fiera di San Giuseppe e della Fiera di Santa Caterina non verranno assegnati, come concessioni decennali, onde consentire eventuali collocazioni di ” emergenza”, dovute a problemi di pubblica utilità che potrebbero venirsi a creare. Tali posteggi potranno comunque essere assegnati ogni anno, se liberi, in sede di spunta e verranno considerati, a tutti gli effetti, temporaneamente non occupati.

 

Art. 4 – Accesso operatori e sistemazione attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come previsto dalla planimetria particolareggiata, negli spazi appositamente delimitati, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro.
E’ obbligatorio per ogni singolo operatore tenere esposta in modo ben visibile l’autorizzazione alla vendita ed esibirla, ad ogni richiesta, agli operatori degli organi di vigilanza.
In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc. ).

 

Art. 5 – Circolazione pedonale e veicolare

All’interno delle aree di fiera identificate all’art. 3 e nelle giornate stabilite, dalle ore 6.30 alle ore 24.00 per quanto riguarda San Giuseppe e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per Santa Caterina, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, fatti salvi i mezzi di emergenza , di Polizia , le biciclette condotte a mano e i residenti.
E’ inoltre vietata (salvo preventiva autorizzazione) la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e altro materiale in uso agli operatori del settore preventivamente autorizzati all’occupazione del suolo pubblico possono prima transitare, poi sostare sull’area di fiera purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato .
I trasgressori saranno soggetti alle relative sanzioni previste dal codice della strada, con rimozione forzata del veicolo.

 

Art. 6 – Modalità di tenuta e consultazione della graduatoria di fiera

Presso l’Ufficio Commercio e il Comando Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse, la Planimetria della Fiera con l’indicazione dei posteggi identificati da numeri arabi, nonchè la graduatoria degli operatori titolari di concessione, prevista dalla lettera g) della Legge Regionale n° 12/99 e dal punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale 26/luglio 1999, n° 1368, con indicati i dati di assegnazione.
L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle norme ed esigenze igienico-sanitarie.
Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l’Ufficio Commercio ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento della graduatoria.
La citata graduatoria verrà utilizzata in caso di ristrutturazione e spostamento parziale o totale dei posteggi, stabilendo di volta in volta le procedure per la riassegnazione dei posteggi con il parere delle Associazioni di categoria.
Copia della planimetria e della graduatoria è depositata presso il Comando Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

 

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi.

I posteggi liberi relativi alla Fiera di San Giuseppe e alla Fiera di Santa Caterina sono concessi sulla base dei criteri previsti dal punto 2 (Criteri di cui all’art.2, comma 3 della Legge Regionale n° 12/99), della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368, lettere a), b), c), e precisamente:
– maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad un’unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato.
Sulla base di quanto previsto dalla lettera f), punto 6, della deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1368/99, le presenze imputate agli operatori, ai fini della graduatoria citata, sono riferite per quanto riguarda la Fiera di S. Giuseppe dall’edizione del 1991 in poi e per la Fiera di Santa Caterina, dall’edizione del 1992 in poi.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

I posteggi temporaneamente non occupati dagli operatori titolari di concessione decennale saranno utilizzati, sulla base di quanto previsto dal comma 9, dell’art. 6 della Legge Regionale n° 12/99 e del punto 4 della delibera Regionale n° 1368/99, da operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e che hanno presentato richiesta al Comune almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
La Graduatoria di ammissione alla Fiera è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita all’azienda o al dante causa, con le modalità dell’autocertificazione presentata dall’operatore interessato. In caso di parità il posteggio verrà assegnato a chi a presentato prima la domanda, ovvero quella con il numero di protocollo del Comune più basso.
Sulla base di quanto previsto dalla lettera f), punto 6, della deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1368/99, le presenze imputate agli operatori, ai fini della graduatoria citata, sono riferite per quanto riguarda la Fiera di S. Giuseppe dall’edizione del 1991 in poi e per la Fiera di Santa Caterina, dall’edizione del 1992 in poi.
Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda, saranno ammessi a partecipare alla manifestazione dopo l’esaurimento della graduatoria di cui sopra e, comunque, ai primi, non verrà comunicata alcune risposta scritta in quanto la domanda si intenderà a tutti gli effetti respinta.
L’elenco delle domande pervenute nei termini viene pubblicato all’albo pretorio 30 giorni prima della manifestazione. Oltre tale data non saranno più accettate richieste di partecipazione alle manifestazioni, anche se queste sono dovute a ritardi da imputare al Servizio Postale (raacomandata).
Sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 5 della legge Regionale n°12/99 si stabilisce che, dall’entrata in vigore della suddetta Legge, la mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
L’operatore che è autorizzato ad occupare un posteggio ai sensi del presente articolo (spunta) ha il diritto di usufruire dello stesso solo per la giornata medesima.
L’operatore che rifiuta il posteggio assegnato ai sensi del presente articolo senza una valida motivazione, che sarà valutata di volta in volta dal Comando Polizia Municipale, viene considerato assente, per quella giornata, dalla manifestazione a tutti gli effetti.
I titolari dei posteggi temporaneamente non occupati di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento delle imposte previste dal presente Regolamento e qualora li rifiutino, senza giustificato motivo, vengono considerati assenti a tutti gli effetti e la presenza verrà annullata.

 

Art. 9 – Modalità pagamento canone e tariffa comunale

La concessione dei posteggi, di cui al presente Regolamento, è assoggettabile al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dai rispettivi Regolamenti comunali.
Sono soggetti al pagamento del canone e della tariffa di cui sopra anche gli operatori ai quali viene assegnato il posteggio con le modalità previste dal precedente articolo 7) (autorizzazioni posteggi temporaneamente non occupati).
Il canone e la tariffa di cui sopra devono essere versate :
– tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Scandiano, per quanto riguarda le assegnazioni d’ufficio e le concessioni decennali (COSAP);
– a mani degli operatori della Polizia Municipale, per le assegnazioni di cui all’art. 8). (COSAP)
– nelle modalità previste dall’Ente gestore per quanto riguarda la tariffa smaltimento dei rifiuti (RSU)

 

Art. 10 – Scadenza rinuncia revoca atto concessione posteggio

La concessione cessa, oltre alla sua naturale scadenza indicata sull’atto del suo rilascio, anche per rinuncia scritta del titolare. In quest’ultimo caso l’operatore ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.
La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell’interessato e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale o con contratto di affittanza.
La concessione verrà revocata qualora il posteggio non venga utilizzato, nel corso del decennio, per complessive n° 3 edizioni, complete delle giornate individuate, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare (debitamente documentate e certificate, oppure per motivi di ordine pubblico, senza oneri per il Comune.
La concessione verrà inoltre revocata qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.L.gs n° 114/98.
Eventuali richieste di ampliamento o cambio del posteggio dovute alle sopracitate trasformazioni del mezzo, devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima dell’effettiva trasformazione, per dar modo alla stessa di verificare e procedere in merito.
Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell’operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

 

Art. 11 – Oneri a carico dell’utilizzatore del posteggio.

Con l’uso e l’utilizzo del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato nonchè quello prospiciente, ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti ( imballati nel caso di cassette o cartoni ) a perdere depositandoli successivamente negli appositi contenitori . Qualora i contenitori stessi risultassero pieni, i rifiuti dovranno essere accatastati in ordine tale da non creare intralcio alla circolazione dei veicoli.

E’ vietato:
– lasciare incustodito il posteggio per più di 60 minuti.
– da parte degli operatori utilizzare altoparlanti o apparecchi similari per richiamare clienti (è ammesso l’utilizzo della musica, purché a basso volume e non oltre le ore 22.00).
– il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione e per incanto.
– posizionare tende, o strutture analoghe, di protezione dei banchi che fuoriescano dalla verticale della pianta del posteggio delimitato al suolo; è tollerata la fuoriuscita per non oltre (1) metro sul fronte strada (salvo deroga, concessa dall’operatore di P.M. della zona, dopo verifica in loco ).
– posizionare tende di protezione ai banchi, o strutture analoghe, ad una altezza inferiore a (2) due metri dal suolo.
– esporre articoli appendendoli alle tende di protezione dei banchi o a strutture analoghe, in modo che la loro proiezione fuoriesca dalla verticale della pianta del posteggio delimitato al suolo

Le merci devono essere esposte ad un’altezza minima di cm 50 dal suolo ad esclusione dei seguenti prodotti: calzature, ferramenta, arredamenti in genere, piante e fiori.

 

Art. 12 – Subingresso del posteggio

Il subentro della gestione o della proprietà dell’azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, semprechè vengano rispettate le norme previste all’art. 4 della Legge Regionale n° 12/99.
Si applicano altresì le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1368 del 26/07/99 per cui insieme all’autorizzazione ed alla concessione decennale verranno trasferite anche la maggiore anzianità di attività maturata sul posteggio di cui trattasi, nonché la maggiore anzianità d’azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa del dante causa (o dei danti causa), con le modalità dell’autocertificazione.

 

Art. 13 – Pubblicità dei prezzi

L’operatore commerciale su aree pubbliche deve rendere noto obbligatoriamente il prezzo delle merci che espone per la vendita con le stesse modalità previste per l’esercente in sede fissa.
Lo stesso, inoltre, a chi ne corrisponde il prezzo, non può rifiutarsi di vendere la merce esposta al pubblico.

 

Art 14 – Trasparenza amministrativa e ricorsi

In riferimento alla graduatoria prevista dall’art. 6, comma 9, della Legge 12/99, nonché dal punto 4 della delibera regionale n° 1368/99 si stabilisce quanto segue:

 

1° PUBBLICAZIONE

Trenta giorni prima dell’inizio della fiera sarà pubblicato all’albo pretorio l’elenco in ordine alfabetico delle anagrafiche degli operatori che hanno presentato la domanda di partecipazione alla manifestazione nei termini, con indicato :
– cognome e nome titolare o ragione sociale
– numero presenze maturate
– aut. Amministrativa
– maggiore anzianità di azienda documentata dall’aut. Amministrativa riferita all’azienda o al dante causa con le modalità dell’autocertificazione

Contro tale elenco è ammesso ricorso al Sindaco, in carta libera, entro 5 giorni dalla pubblicazione, con istanza motivata e documentata; entro i successivi 5 giorni verrà data risposta all’istanza con atto pubblicato all’albo pretorio, trasmesso al ricorrente a mezzo telegramma.

 

2° PUBBLICAZIONE

Dieci giorni prima dell’inizio della fiera, verrà affissa all’albo pretorio, la graduatoria di tutti gli operatori che hanno presentato domanda nei termini, con indicato :
– cognome e nome titolare o ragione sociale
– numero presenze maturate
– maggiore anzianità di azienda maturata

 

3° PUBBLICAZIONE

Novanta giorni dopo la fine della fiera sarà pubblicato all’albo pretorio l’elenco in ordine alfabetico delle anagrafiche di tutti gli operatori con una anagrafica iscritta nella banca dati conservata, con indicato:
– cognome e nome titolare o ragione sociale
– numero presenze maturate
– numero aut. amministrativa, data rilascio e tipologia
– data inizio attività C.C.I.A.A

Contro tale elenco è ammesso ricorso al Sindaco, in carta libera, entro 30 giorni dalla pubblicazione, con istanza motivata e documentata; entro i successivi 30 giorni verrà data risposta all’istanza con atto pubblicato all’albo pretorio, trasmesso al ricorrente a mezzo lettera
La graduatoria prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a), e dal punto 7 della delibera regionale n° 1368/99, verrà pubblicata all’albo pretorio e contro tale elenco è ammesso ricorso al Sindaco entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione: entro i successivi 30 giorni verrà data risposta all’istanza con atto pubblicato all’albo pretorio e trasmesso al ricorrente a mezzo lettera.
Le pubblicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate per 15 giorni consecutivi.

 

Art. 15 – Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della Fiera

Qualora per motivi di ordine pubblico o problemi di pubblica utilità, nell’area interessata alla fiera, si verifichino difficoltà impreviste relative all’occupazione dei banchi, l’Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento, anche parziale, della fiera.
In caso di ristrutturazione o spostamento della fiera (anche parziale) la riassegnazione di tutti i posteggi o parte di loro, sarà effettuata, sentite le Associazioni di categoria, sulla base della graduatoria prevista dal punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n° 1368/99.
I titolari di concessione sono chiamati a scegliere secondo l’ordine risultante dalla citata graduatoria, tenendo presente anche come criterio di valutazione la metratura occupata. (ragioni di viabilità).

 

Art. 16 – Migliorie posteggi

Prima di richiedere alla Regione la Pubblicazione dei posteggi liberi, anche a seguito di revoca o rinuncia degli stessi, si provvederà, su richiesta degli operatori interessati, alla concessione di migliorie.
Le richieste di miglioria degli operatori interessati dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dei posteggi liberi.
Tali assegnazioni verranno effettuate nel pieno rispetto della graduatoria prevista dall’art. 1, comma 2, lettera g) della Legge Regionale n° 12/99 e dal punto 7 della Deliberazione Regionale n° 1368/99.
E’ possibile lo scambio di due posteggi con il consenso dei due operatori, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 17 – Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle merci.
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio, del commercio su aree pubbliche, dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.
In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo di tempo riferito ad un’edizione della fiera.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento delle sanzione mediante oblazione.

 

Art. 18 – Disposizioni finali

Gli addetti alla Polizia Municipale, qualora motivi di carattere igienico-sanitario, di ordine pubblico, di viabilità, di particolari caratteristiche delle strutture o delle attività lo consiglino, potranno effettuare spostamenti di posteggio, durante la manifestazione stessa.
Gli operatori del commercio su aree pubbliche sono tenuti, comunque, ad osservare le prescrizioni contingenti impartite dagli organi addetti alla vigilanza e controllo.
Chi occupa abusivamente un posteggio, nell’area della Fiera appositamente delimitata, con veicoli, o altri mezzi atti alla vendita (se effettua la vendita sarà punito da norme specifiche), è considerato non presente alla fiera a tutti gli effetti, oltre ad incorrere nella eventuale rimozione del mezzo con contestuale sanzione amministrativa.
Per quanto non previsto e contemplato nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.