Accesso civico

L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).

– è stato inoltre istituito il Registro degli accessi.